Art. 5.
(Rapporti tra la città metropolitana

di Roma e la Santa Sede).

      1. La città metropolitana di Roma assicura il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, secondo gli accordi internazionali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita una commissione mista paritetica, composta, per la parte italiana, da un rappresentante del Governo, dal sindaco metropolitano e dal presidente della regione Lazio.